Il Soccorso per trasporto ospedale di un malato in ambulanza è effettuato gratuitamente nei casi di emergenza (costo a carico del ssr), ma esistono dei casi, normati regione per regione, in cui viene addebitato al cittadino un costo che si diversifica a seconda delle situazioni.
Anche in occasione dei trasporti cosiddetti secondari, ad esempio, può essere prevista la compartecipazione al pagamento del trasporto in ambulanza da parte del cittadino. trasporto in ambulanza: quando si paga e quando no, caso per caso per quanto riguarda l’urgenza, quando si viene trasportati in ambulanza il costo di tale trasporto è a carico del servizio sanitario regionale (ssr) solamente nel caso in cui le condizioni cliniche dell’utente non consentano il trasporto con altri mezzi.Esistono dunque alcuni casi, normati da ciascuna regione, in cui viene addebitato al cittadino un costo che si diversifica a seconda se sia uscita un’ambulanza o addirittura l’automedica. i seguenti sono alcuni esempi di casi in cui è richiesto al cittadino soccorso la compartecipazione al pagamento (allegato a del bur n. 71 del 20 settembre 2011, regione veneto):Qualora dalle verifiche cliniche successive alla chiamata risulti che non sussistevano condizioni di emergenza-urgenza e che l’utente ha riferito una situazione diversa da quella reale al fine di ottenere l’invio dell’ambulanza, anche qualora l’utente non potesse viaggiare con mezzo diverso dall’ambulanza;Qualora l’intervento sia richiesto in difformità rispetto alle indicazioni di trattamento poste dal medico curante dell’utente e non siano successivamente intervenute alterazioni delle condizioni cliniche tali da richiedere un intervento di soccorso urgente;qualora la chiamata sia originata da un’assunzione incongrua di alcool, tale da non richiedere alcun trattamento sanitario e l’utente non sia affetto da altre patologie concomitanti che giustifichino l’intervento di soccorso;Qualora un utente rifiuti il trasporto in ambulanza e successivamente richieda nuovamente l’invio della stessa, nel cui caso è posto a suo carico l’onere del secondo intervento in caso di richiesta di soccorso generata da sistemi di allarme automatico, quali ad esempio quelli collegati a sensori d’urto degli autoveicoli, qualora non vi sia effettiva necessità di soccorso e l’utente non contatti tempestivamente la centrale operativa 118 per annullare l’allarme.Trasporti secondari in ambulanza altro caso in cui è presente una normativa che disciplina la compartecipazione o meno del paziente al trasporto in ambulanza è quello dei cosiddetti trasporti secondari, ovvero quelle tipologie di trasporti che non rientrano nei caratteri dell’urgenza ma che impongono lo spostamento del paziente in ambulanza a causa dell’impossibilità di utilizzare mezzi differenti.Tali trasporti si possono distinguere in due categorie: da ospedale a ospedale oppure da ospedale a domicilio e viceversa ambulanza e trasporti inter ospedalieri per quanto riguarda il primo caso, i trasporti inter ospedalieri sono garantiti dal ssr nei casi in cui ci sa una necessità di prestazione da eseguirsi in continuità di ricovero e non erogabile dalla struttura di degenza oppure una mancanza di posto letto nell’ospedale inviante.qualsiasi trasporto ad altra struttura ospedaliera che non sia disposto per motivi clinici dal medico curante e venga richiesto dall’utente o dai suoi familiari è sempre a carico dell’utente in questa fattispecie sono compresi i casi di trasferimento al di fuori della regione di residenti in altre regioni per avvicinamento al domicilio.
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Etimologia della parola Ambulanza (Wikipedia)
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